Cessione del credito, regole in chiaro

Via libera alla cessione del credito per ecobonus se il reddito non consente l’utilizzo della detrazione per incapienza o regimi particolari. Nella risposta ad interpello n. 432 del 2 ottobre scorso, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la detrazione Irpef spettante per gli interventi di riqualificazione energetica e quindi anche quelli che danno diritto al superbonus al 110% non può essere utilizzata né dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva (es. i soggetti nel c.d. «regime forfetario» di cui all’art. 1 co. 54 – 89 della L. 190/2014) né da quelli che non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta (incapienti). Laddove non vi siano altri redditi rispetto a quelli «forfetari», le deduzioni e detrazioni Irpef possono essere utilizzate a decorrere dall’anno in cui il reddito risulta capiente.


In ogni caso, in tali situazioni, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione nella dichiarazione dei redditi, è possibile optare, relativamente alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021, per la cessione della detrazione o per lo sconto sul corrispettivo.


Nell’istanza il contribuente, libero professionista in regime forfettario e privo di altri redditi ha effettuato lavori sulla propria abitazione agevolabili ai sensi dell’articolo 14 del dl 63/2013 che prevede per le spese relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 50%, nel limite di 60 mila euro in dieci quote annuali di pari importo dall’anno di sostenimento delle spese. Ebbene nell’impossibilità di fruire della detrazione per incapienza del reddito, così come in caso di redditi assoggettati a tassazione separata, nulla osta alla possibilità di cedere il credito, come previsto dall’articolo 121 del dl Rilancio. Ovviamente, in linea di principio, tale possibilità è estesa anche al superbonus; tuttavia va osservato che quest’ultimo è previsto per i soli soggetti privati nel caso di interventi su unità indipendenti mentre è esteso a tutte le tipologie di contribuenti in relazione ai lavori su parti condominiali.